REDDITI, chiamata per autonomi e sbadati del 730

16 OTTOBRE 2026

Coloro che, pur obbligati, non hanno presentato il 730 entro il 30 settembre, o magari quelli che l’hanno fatto, ma infilandoci dentro qualche errore, possono rimediare entro il 2 novembre. Ancora prima del 2 ci sarebbe la scadenza del 26 ottobre che segna il termine di invio dei 730 integrativi, ma questi, come spiegavamo giorni fa, riguardando solo la ristretta casistica di errori commessi inavvertitamente dal contribuente a proprio discapito: errori cioè da cui siano scaturiti esiti fiscali incongrui e svantaggiosi per il contribuente, come ad esempio un’imposta maggiore o un credito minore del dovuto. In questi casi, appunto, la consegna tramite CAF del 730 integrativo può sanare in tempi brevi la “crepa”.

Quando invece, al contrario, è il contribuente a dover aggiustare errori od omissioni che gli hanno comportato un indebito vantaggio nel 730 (vedi un credito maggiore o un’imposta minore del dovuto), la strada da percorrere è quella della dichiarazione correttiva nei termini, vale a dire un Modello REDDITI da presentare entro il termine canonico del 31 ottobre, che però quest’anno cadendo di sabato fa slittare la scadenza a lunedì 2 novembre. Dopo tale scadenza, la presentazione “riparatrice” del REDDITI sarà comunque valida, ma ci si muoverà stavolta nell’ambito del Modello REDDITI integrativo, non più correttivo nei termini. Ciò non toglie che l’eventuale REDDITI integrativo potrebbe essere trasmesso per sanare anche gli errori a favore se non si fosse inviato prima il 730 integrativo.

Il REDDITI però, a parte questa sua funzione correttiva, rappresenta anche (in senso cronologico) nella fitta road map delle scadenze autunnali, il secondo bastione dove rifugiarsi nel caso in cui il contribuente, pur obbligato a presentare il 730, avesse trascurato l’appuntamento del 30 settembre. Oltre però agli “sbadati” del 730, il REDDITI chiama a raccolta anche tutta la vasta platea delle partite IVA e dei redditi d’impresa, degli enti non commerciali e delle società ed enti commerciali di ogni tipo. C’è comunque da dire che il non invio della dichiarazione entro il 2 novembre lascerebbe aperta in ogni caso l’opportunità di presentarla validamente attraverso un modello REDDITI tardivo entro 90 giorni dalla scadenza, commisurando però, a seconda del ritardo, le sanzioni e gli interessi applicati col ravvedimento operoso non solo sul mancato versamento d’imposta (qualora l’esito fosse a debito) ma anche per la mancata consegna nei termini ordinari. Passati infine questi ulteriori 90 giorni, la dichiarazione non inviata sarebbe definitivamente considerata omessa.

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