Il credito all’ex dipendente lo paga il vecchio sostituto

20 LUGLIO 2026

Se dopo la presentazione del 730 il contribuente cambia lavoro, o comunque smette di essere impiegato nella stessa azienda di prima, la dichiarazione riportante i dati del vecchio sostituto d’imposta è da considerarsi valida. È uno dei casi più ricorrenti attorno ai quali capita spesso di ricevere quesiti da parte di contribuenti che avendo interrotto il rapporto di lavoro con la vecchia azienda successivamente al 730 chiedono delucidazioni su come poter gestire l’aspetto dell’eventuale credito o del debito da pagare.

Il dubbio è lecito visto che il 730 permette di imboccare la corsia preferenziale della trattenuta o del rimborso fiscale direttamente sulla busta paga senza che il contribuente faccia nulla, se non attendere il mese in cui gli verrà trattenuto o rimborsato sullo stipendio l’importo a debito/credito risultante dall’esito del 730. Il problema però è questo: se il datore di lavoro, che al momento della presentazione del 730 era stato indicato come sostituto d’imposta, adesso di fatto non lo è più, cosa bisogna fare? Chi rimborserà il credito? Oppure come andrà pagato il debito?

Vediamo allora cosa succede (sia nei casi di debito che di credito) qualora il dichiarante, al momento del conguaglio, non sia più provvisto del sostituto d’imposta indicato in precedenza sulla dichiarazione. A spiegarlo è la Circolare 14/E/2013 dell’Agenzia Entrate secondo la quale “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (…) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”.

Se dunque in un momento successivo alla consegna del 730 il contribuente cessa il proprio rapporto di lavoro, è sempre la vecchia azienda – cioè l’ex sostituto d’imposta – che deve provvedere al pagamento del rimborso fiscale spettante all’ex dipendente (tramite busta paga ad hoc), e questo a prescindere da quale sia la nuova condizione del contribuente (potrebbe infatti essere disoccupato o aver iniziato a lavorare presso una nuova azienda). Se invece il vecchio sostituto, previo diniego documentato, non dovesse operare il conguaglio a credito, a quel punto il contribuente avrebbe comunque dalla sua la possibilità di recuperare il rimborso spettante attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Viceversa in caso di debito, il vecchio sostituto d’imposta, non avendo la possibilità materiale di effettuare la ritenuta sulla busta paga dell’ex dipendente, “comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente (cioè tramite F24, ndr). In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta”.

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