08 SETTEMBRE 2025
Ampliamento delle strutture educative e “ultrattività” fino al compimento dei 3 anni. È un Bonus Nido decisamente potenziato e inclusivo, oltre che più snello dal punto di vista della procedura di istanza, quello esce dalle modifiche introdotte dalla Circolare INPS n. 123 del 5 settembre. Modifiche che di fatto saranno operative a partire dal 1° gennaio 2026 e che recepiscono le direttive del DL 95/2025 (convertito dalla Legge 118/2025 in materia di contributi per la frequenza dei servizi educativi per l’infanzia). Chiaramente resta confermata la struttura multilivello dell’ISEE che diversifica il bonus spettante in base al reddito familiare del nucleo richiedente.
Bonus Nido: per quali strutture si può chiedere
Vediamo allora una cosa per volta. Parlavamo di un Bonus Nido più “accogliente” rispetto al passato. Certamente sì, perché il DL 95/2025 aumenta il raggio delle strutture e dei servizi rivolti all’infanzia per i quali sarà possibile, dal 2026, richiedere la prestazione economica. Prestazione che però – lo ricordiamo – una volta erogata taglia fuori automaticamente il genitore dal diritto alla detrazione fiscale per le eventuali quote di retta non finanziate dal bonus medesimo (vige infatti il cosiddetto principio di non-cumulabilità).
Si potrà dunque fare domanda per il Bonus Nido anche per:
- i nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze;
- le sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età;
- i servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
Bonus Nido: per quali strutture non spetta
Restano tuttavia escluse dal rimborso, specifica la circolare, “le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore)”.
Bonus Nido: dal 2026 domanda ultrattiva fino ai 3 anni
L’altro aspetto messo in luce dalla circolare è quello della cosiddetta “ultrattività”, cosa che snellisce non poco l’adempimento dell’istanza di Bonus Nido da parte delle famiglie. Questo perché l’ultrattività (al contrario della “retroattività”, che rende effettiva una certa regola o norma a partire da un momento antecedente rispetto a quello in cui la regola stessa è stata introdotta), consente che una domanda di bonus, già presentata e accolta per un determinato anno, continui a essere valida anche negli anni successivi senza che vi sia la necessità di ripresentarla volta per volta, e precisamente fino all’agosto dell’anno in cui il bambino compirà 3 anni, a condizione ovviamente che in tutto questo lasso di tempo permangano i requisiti che consentono l’erogazione del bonus.
Bonus Nido: quali sono i requisiti ISEE
E a proposito di requisiti, ecco che il discorso si ricollega alla dichiarazione ISEE, architrave economico su cui regge il diritto alla prestazione. Come accennavamo, il principio è quello di una differenziazione degli importi basata in primis sul valore economico dell’indicatore ISEE (per il cui calcolo ci si può rivolgere a CAF ACLI), ma anche sulla data di nascita del bimbo, a seconda che sia prima dell’1 gennaio 2024, oppure da quella data in poi.
Quindi, se il bambino è nato prima dell’1 gennaio 2024, si avrà diritto a un bonus pari a:
- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di un ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro;
- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con un ISEE minorenni da 25.001 a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) in assenza di ISEE o con un ISEE minorenni difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.
Per i bimbi nati invece dal 1° gennaio 2024, si avrà diritto a un bonus pari a:
- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di un ISEE minorenni fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) in assenza di ISEE o con un ISEE minorenni difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.


