Spese abbonamento trasporti fuori dal precompilato

26 APRILE 2023

Niente panico se il 2 maggio, quando l’Agenzia metterà online i modelli precompilati 2023 – anno d’imposta 2022 – non si ritroveranno le spese pagate lo scorso anno per gli abbonamenti al trasporto pubblico: nessuna moratoria sulla detrazione. È solo una questione di agenda temporale: ci vorrà ancora un bel po’ prima che questi importi vengano precompilati sui modelli 730 o REDDITI. È infatti previsto che entreranno a far parte – obbligatoriamente – dello “stuolo” di spese comunicate all’amministrazione da enti terzi, ai fini appunto della precompilata (così come avviene oggi per tutte le altre tipologie di spesa segnalate), solo a partire dal periodo d’imposta 2025, cioè in buona sostanza ce li ritroveremo inserirti con certezza dalle precompilate 2026.

Detrazione trasporti: quando starà nel precompilato

Non è detto però, va precisato, che l’attesa debba essere così lunga, per lo meno non per tutti i pendolari. Non a caso infatti abbiamo specificato “obbligatoriamente” a partire dal periodo d’imposta 2025, perché comunque – come stabilito dal Decreto MEF del 29/03/2023 – le società che gestiscono i servizi di trasporto pubblico su reti locali, regionali e interregionali, avranno comunque la facoltà di trasmettere i dati di spesa della platea di utenti in riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024. Quindi per i prossimi due anni (precompilate 2024 e 25) quei dati saranno ricevibili dall’agenzia e alcuni contribuenti potrebbero trovarsi i loro abbonamenti già inseriti sul 730 se gli enti di trasporto avranno voluto esercitare la facoltà di trasmissione delle spese di abbonamento.

Detrazione trasporti: spese abbonamento da integrare

Guardiamo però all’oggi: il precompilato 2023 non conterrà gli abbonamenti al trasporto acquistati nel 2022, ciò non toglie però che la detrazione vale ugualmente, ergo, l’unica via per chi volesse farla valere è integrare il precompilato inserendo il dato di spesa nell’apposito rigo. Cosa che può essere fatta anche con la collaborazione di CAF ACLI, intermediario abilitato alla visualizzazione, modifica/integrazione e trasmissione dei modelli (previa apposizione del cosiddetto visto di conformità). Giova ricordare qualche informazione sul bonus fiscale introdotto dal 1° gennaio 2018. Si tratta di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Detrazione trasporti: quando e come se ne ha diritto

Per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. La detrazione spetta, pertanto, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. C’è poi un limite economico alla detraibilità, vale a dire che lo sconto sull’imposta del 19% è calcolato entro una soglia massima di spesa non superiore a 250 euro, che oltretutto va intesa in senso cumulativo, globale, rispetto alle spese sostenute dal contribuente per sé e/o eventualmente per l’abbonamento di altri figli/familiari a carico.

Detrazione trasporti: tramite CAF ACLI serve la prova documentale

Ora, nell’ipotesi di affidarsi a CAF ACLI per l’esame e la modifica del 730, sarà necessaria la prova documentale della spesa, unico strumento per poter integrare il dato sul dichiarativo, e nella fattispecie l’Agenzia richiede in primis il titolo di viaggio più le ricevute di pagamento o qualunque altra documentazione attestante l’importo “tracciabile” da cui risulti il soggetto utilizzatore, il periodo di validità e ovviamente la spesa sostenuta con la data di esecuzione.

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