Saldo IMU errato o scordato? Scatta il ravvedimento

Il 16 dicembre è stato l’ultimo giorno utile per chiudere i conti col versamento a saldo dell’Imu dovuta sul 2021. Come ogni anno, però, le parole magiche per chi avesse mancato l’appuntamento sono sempre le stesse: “ravvedimento operoso”, vale a dire quell’istituto che permette ai contribuenti “sbadati” o ritardatari di aggiustare in corsa (e spontaneamente) le imposte pagate male o non pagate affatto, a condizione, comunque, che la violazione non sia stata già contestata formalmente dall’Agenzia riscossione.

Scaduto quindi il termine della seconda e ultima rata, per molti potrebbe essere tempo di correre ai ripari. Vediamo allora cosa succede – e a quali sanzioni si va in contro – imboccando la strada (comunque vantaggiosa rispetto alle sanzioni ordinarie) del ravvedimento. Per l’esattezza ci sono diversi gradi di ravvedimento, che si distinguono in base alla tempestività con cui il contribuente, dopo essersi accorto dell’omissione o dell’errore, corre appunto ai ripari, versando l’imposta dimenticata o magari pagata solo in parte. È chiaro però che più ci si allontana dalla scadenza, più la sanzione sale (per avere l’assistenza necessaria si può fissare un appuntamento presso le sedi CAF ACLI).

Il primo, in ordine cronologico, è il cosiddetto “ravvedimento sprint”, ossia il versamento totale o integrativo dell’imposta – più la sanzione dello 0,1% giornaliero – per coloro che si ravvedono entro il 14esimo giorno successivo alla scadenza ordinaria. Quindi, nel caso di un omesso o parziale versamento della rata scaduta il 16 dicembre si potrebbe approfittare della formula “sprint” fino al 30 dicembre.

Dopo il 30/12 invece, e fino a 30 giorni dalla scadenza, si entra nella zona del “ravvedimento breve”, con la sanzione applicata nella misura dell’1,5% a prescindere dai giorni di ritardo (si paga cioè l’1,5% fisso, sia che il pagamento avvenga il 15esimo o il 30esimo giorno successivo al 16 dicembre 2021). Vi è poi, in ordine di tempo, la formula intermedia di ravvedimento che consente di effettuare il pagamento tra il 31° e il 90° giorno successivo alla scadenza ordinaria con una sanzione pari all’1,67%.

Se invece il pagamento viene eseguito oltre i 90 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di consegna della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (intesa in questo caso come la dichiarazione Imu) ci si può avvalere del “ravvedimento lungo” con l’applicazione della sanzione al 3,75%. Superato infine l’anno dalla scadenza, si può ancora richiedere il ravvedimento “lunghissimo” pagando una sanzione del 4,28% (fino a due anni dalla scadenza), oppure del 5% oltre due anni.

 

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