Modello 770/2021: traguardo tardivo entro 31 gennaio

C’è tempo fino al 31 gennaio per i sostituti d’imposta di mettersi in regola, seppur tardivamente, con l’invio dei Modelli 770/2021 relativi all’anno d’imposta 2020. La data di scadenza ordinaria è infatti fissata al 31 ottobre dell’anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i dati contenuti nel modello. Nel 2021, però, la scadenza è di fatto “scivolata” al 2 novembre, perché il 31 ottobre cadeva di domenica e subito dopo c’è stato il 1° novembre (festività di Ognissanti).

Di conseguenza, avendo come riferimento il 2 novembre quale termine di invio ordinario per i modelli 2021, anno 2020, il calcolo dei 90 giorni successivi entro i quali trasmettere i 770 tardivi ci porta appunto al 31 gennaio 2022.

Per quanto riguarda il “chi”, specifichiamo che l’adempimento chiama a raccolta più esattamente soggetti come (per un elenco più esteso si può consultare la nostra scheda sul Modello 770):

  • le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • i condomìni;
  • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • le amministrazioni dello Stato.

Il “cosa”, invece, riguarda la comunicazione attraverso il modello delle ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

 
Chiaramente, fissando un appuntamento presso una delle sedi CAF ACLI, i soggetti interessati potranno usufruire dell’assistenza dei nostri operatori ai fini della trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Trasmissione che avverrà per via telematica, e che purtroppo comporterà una lieve sanzione pari a 25 euro, da pagare con Modello F24, per ogni modello tardivo inviato. Trascorsi invece i 90 giorni “extra”, la dichiarazione sarà considerata omessa, e dunque passibile di sanzioni ben più salate a partire da un minimo di 150 euro nel caso in cui le ritenute, pur non dichiarate, siano state correttamente versate.

12 Gennaio 2022

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