Di nuovo c’è, rispetto agli anni scorsi, che l’Agenzia opterà per una pubblicazione suddivisa in due “puntate”, visto che nella prima – la circolare appunto del 7 luglio – ha preferito soffermarsi sulle detrazioni e deduzioni che non rientrano nel comparto dei bonus casa, che saranno quindi oggetto della seconda pubblicazione, ovvero un “documento di prassi separato” dedicato specificatamente alle detrazioni pluriennali relative agli immobili: recupero del patrimonio edilizio, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate e ovviamente Superbonus 110.
Tra le principali novità riportate nella Circolare 24, l’Agenzia segnala quindi che:
- le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione;
- le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al SSN;
- le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido per i maggiori di 18 anni) e 983172420 (esecuzione tampone rapido per i ragazzi tra 12 e 18 anni);
- le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura CE e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune;
- le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 1.000 euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
- il Bonus Vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
11 Luglio 2022