Come sappiamo l’ISEE di base, a prescindere dalla tipologia in cui si colloca (ordinario, minori, universitario, ecc.), viene comunque calcolato prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni di ciascun componente del nucleo risalenti alla data del 31/12 del secondo anno antecedente la compilazione della DSU (per assistenza ci si può rivolgere alle sedi CAF ACLI). Quindi, ad esempio, se vado a fare un ISEE nel 2022, la DSU – ovvero la dichiarazione ISEE – includerà tutti i componenti all’interno del nucleo familiare nel momento stesso della DSU e per ciascun componente bisognerà indicare i suoi redditi e patrimoni di due anni prima: in tal caso risalenti al 31/12/2020. Ora, sulla base di queste coordinate, verrà fuori un certo indicatore economico il cui valore stabilirà se il dichiarante, oppure altri componenti del suo nucleo, avranno o meno diritto alla prestazione/agevolazione richiesta tramite l’ISEE.
Ma cosa succede se l’ISEE è troppo alto per i parametri del beneficio che si intende ottenere? Ed è qui che potrebbe subentrare l’ISEE corrente, cioè un secondo indicatore economico, ricalcato sulle “ceneri” del primo, nei casi in cui, successivamente al 31/12 di due anni prima, si siano appunto verificate nel nucleo variazioni economiche che non avrebbero potuto essere rilevate coi criteri di calcolo dell’ISEE base. In parole povere, quando la “fotografia” scattata dall’indicatore originario non è sufficiente a restituire un’immagine veritiera o aggiornata del nucleo in questione, ci si può giocare la carta dell’ISEE corrente, il cui calcolo prenderà a riferimento la situazione economica del nucleo nell’arco degli ultimi 12 mesi, se non in un arco di tempo ancora più breve.
Per capire meglio, vediamo le tre condizioni che fino al 2021 hanno costituito il presupposto per la richiesta di un ISEE corrente:
1. Cambiamenti nella situazione di lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:
- risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- occupazione come lavoratore dipendente a tempo indeterminato durante il periodo di validità di un ISEE corrente;
- interruzione o attivazione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari che non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
2. Cambiamenti nella situazione di lavoro a tempo determinato o autonomo:
- lavoratore dipendente a tempo determinato o impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti attualmente non occupato;
- occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;
- lavoratore autonomo non occupato alla data di presentazione della DSU;
- inizio di un’attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo.
3. Rilevanti variazioni del reddito complessivo:
- variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario.
Ebbene, a queste tre casistiche si è aggiunta la seguente, ampliando così le potenzialità dello strumento ISEE corrente:
4. Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo dal 1° aprile di ciascun anno:
- variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore al 20% rispetto a quanto evidenziato nell’ISEE ordinario.
Ecco dunque l’entrata in gioco della componente patrimoniale come ulteriore presupposto di ricalcolo dell’ISEE originario, laddove appunto sia stato il patrimonio mobiliare o immobiliare del nucleo ad aver subito variazioni di entità maggiore al 20%. Da notare però che in tal caso l’ISEE corrente potrà essere richiesto solo a decorrere “dal 1° aprile di ciascun anno”, cioè ad esempio: ipotizzando un ISEE ordinario fatto a febbraio 2022 (riferito quindi a redditi e patrimoni 2020), sul quale il dichiarante voglia ottenere un ISEE corrente per variazioni del patrimonio successive al 31/12/2020, tale ISEE corrente potrà essere richiesto non prima dell’inizio di aprile 2022.
Luca Napolitano