Cosa resta di sconto in fattura e cessione del credito…

08 APRILE 2024

Su cessione del credito e sconto in fattura, col Dl Superbonus pubblicato in Gazzetta il 29 marzo – quindi valido a decorrere dal 30 – il Governo è come se avesse attaccato un cartello con scritto “Chiuso”. E nemmeno per ferie, ma in via definitiva. Per effetto delle novità introdotte dal decreto, che nell’arco di 60 giorni (entro fine maggio) verrà convertito in legge, le due opzioni di sconto e cessione vengono di fatto soppresse. Non si tratta comunque di una soppressione tout court, visto che alcuni lavori come quelli di ricostruzione/ripristino su immobili danneggiati da eventi sismici e in parte anche quelli eseguiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, manterranno la possibilità di opzionare sconto e cessione. Le opzioni resteranno inoltre applicabili per un cosiddetto periodo transitorio su quelle tipologie di lavori non coinvolte dalla prima parziale abolizione disposta poco più di un anno fa (era il 17 febbraio 2023) dal decreto Cessioni.

Soppressione sconto in fattura e cessione credito: quali sono le novità?

Per fare il punto sul progressivo “giro di vite” che in quest’ultimo anno ha ristretto il raggio d’azione delle due alternative alle detrazioni pluriennali nel 730, non solo il Superbonus (regredito dal 110 al 70%) ma anche gli altri bonus casa, bisogna partire proprio dal Dl Cessioni del febbraio 2023. In quel caso si trattò, come dicevamo, di una parziale abrogazione sulle misure di sconto e cessione che comunque furono mantenute su barriere architettoniche e lavori realizzati da Iacp, cooperative, ed enti del Terzo settore, e in più su tutti i lavori che presentassero determinati requisiti alla data del 16 febbraio, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto. Col decreto invece 39/2024 del 29 marzo, la soppressione a decorrere dal 30/03 si allarga sui “rimanenti soggetti ammessi ai benefici previsti dalla precedente disciplina” ossia Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore, che finora avevano appunto mantenuto il diritto a beneficiare delle opzioni.

Sconto in fattura e cessione credito: per chi sono ancora validi?

Le deroghe però non mancano e vanno a focalizzarsi su casi particolarmente gravi, cioè:

  • sugli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • sugli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la necessaria documentazione (CILA, richiesta/acquisizione del titolo abilitativo, ecc) oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 
Un’altra deroga è quella concessa sugli interventi di superamento delle barriere architettoniche, per i quali la cessione del credito e lo sconto in fattura restano pienamente opzionabili se eseguiti fino al 30 marzo 2024; successivamente a quella data, invece, le opzioni resterebbero comunque percorribili ma a condizione che alla data del 30/03:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Sconto in fattura e cessione credito: regime transitorio prima del 30 marzo 2024

C’è infine il regime transitorio cui accennavamo, che consente l’applicazione di sconto e cessione in caso di interventi per i quali precedentemente al 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa CILA, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo – ove necessario – se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
  • siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.