Collaboratori coordinato e continuativi : Cambia la durata massima

 

Novità per i collaboratori coordinati e continuativi: a partire dal 1 gennaio 2022, la durata massima dell’indennità a loro rivolta non sarà più per un massimo di 6 mesi, ma per un anno.

Beneficiari

Il beneficio è riservato ai collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, e agli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata gestita dell’INPS.
Sono esclusi, pertanto, i collaboratori occasionali, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, i titolari di partita IVA, i pensionati o chi è già iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria, i liberi professionisti senza albo e cassa professionale.

Requisiti

Secondo la disciplina attuale per accedere alla prestazione occorre che i lavoratori interessati siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Trovarsi in stato di disoccupazione involontaria.
  • Far valere, nell’arco temporale compreso tra la data di fine attività ed il 1° gennaio dell’anno precedente, almeno una mensilità di accredito contributivo presso la Gestione Separata Inps.

L’indennità percepita è commisurata alla media mensile dei redditi da collaborazione percepiti nell’anno di cessazione ed in quello solare precedente.

Importo

L’ammontare mensile dell’indennità corrisponde al 75% del reddito medio mensile, qualora questo risulti, per il 2022, pari o inferiore a 1.221,44 euro.
Se il reddito medio mensile supera questo importo, l’assegno è incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile ed i 1.221,44 euro.
L’importo così calcolato, comunque, non può superare un massimale mensile fissato, per l’anno 2022, a 1.335,40 euro, ed è destinato a ridursi nella misura del 3% per ogni mese a partire dal sesto mese di erogazione.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà della durata dei periodi lavorati nel periodo compreso tra la cessazione ed il 1° gennaio dell’anno precedente, per una durata massima di 12 mesi.

Scadenza

Per beneficiare dell’indennità, i collaboratori, gli assegnisti ed i dottorandi di ricerca devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

                                                                                                                                       17 Febbraio 2022

Visita la sezione completa ACLI