Bonus separati: fino a 800 euro ai conviventi coi figli

Viene ufficialmente delineato il cosiddetto bonus dei “separati”, cioè l’assegno che potrà arrivare fino a 800 euro mensili come contributo ai genitori che a causa del Covid, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, ossia fino al termine dello stato di emergenza, non hanno ricevuto (o hanno ricevuto solo in parte) l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge. Ne avevamo già parlato in una news a inizio settembre, quando però ancora mancava un testo normativo che marcasse la fisionomia del contributo.

Per l’esattezza il testo c’era, ed era appunto il Dpcm del 23 agosto 2022, recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi ai genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”. Il problema è che si attendeva la sua pubblicazione ufficiale, cosa che è arrivata sulla Gazzetta 251/2022 del 26 ottobre 2022.

Nel pratico la sovvenzione prevede un contributo a favore del genitore in stato di bisogno, separato o divorziato, che deve provvedere al suo mantenimento e a quello dei figli minori o dei figli maggiorenni conviventi con handicap grave, e che nel periodo della pandemia non ha ricevuto l’assegno di mantenimento dovuto dall’altro genitore, dal coniuge o dal convivente.

La misura spetta se il genitore inadempiente non ha potuto provvedere a versare la somma perché a causa del Covid ha cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure ha registrato una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019.

Il decreto nel dettaglio specifica che:

  • il contributo è erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020;
  • l’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • per quanto riguarda infine lo “stato di bisogno”, il reddito del richiedente, nell’anno di mancata corresponsione dell’assegno, non deve essere stato superiore a 8.174 euro.

Quanto alle modalità pratiche della domanda, il contributo dovrà essere richiesto seguendo i termini che saranno fissati e comunicati dal dipartimento per le Politiche della famiglia sul sito www.famiglia.gov.it. L’istanza avverrà per auto-dichiarazione, ossia l’interessato dovrà auto-dichiarare il reddito percepito nel periodo in questione, l’ammontare dell’assegno non ricevuto, il nesso di causalità tra il mancato pagamento e l’emergenza sanitaria quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato. La richiesta dovrà inoltre contenere gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata su cui ricevere comunicazioni relative al monitoraggio della pratica.

                                                                                                        2 novembre 2022