Per l’esattezza il testo c’era, ed era appunto il Dpcm del 23 agosto 2022, recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi ai genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”. Il problema è che si attendeva la sua pubblicazione ufficiale, cosa che è arrivata sulla Gazzetta 251/2022 del 26 ottobre 2022.
Nel pratico la sovvenzione prevede un contributo a favore del genitore in stato di bisogno, separato o divorziato, che deve provvedere al suo mantenimento e a quello dei figli minori o dei figli maggiorenni conviventi con handicap grave, e che nel periodo della pandemia non ha ricevuto l’assegno di mantenimento dovuto dall’altro genitore, dal coniuge o dal convivente.
La misura spetta se il genitore inadempiente non ha potuto provvedere a versare la somma perché a causa del Covid ha cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure ha registrato una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019.
Il decreto nel dettaglio specifica che:
- il contributo è erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020;
- l’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- per quanto riguarda infine lo “stato di bisogno”, il reddito del richiedente, nell’anno di mancata corresponsione dell’assegno, non deve essere stato superiore a 8.174 euro.
Quanto alle modalità pratiche della domanda, il contributo dovrà essere richiesto seguendo i termini che saranno fissati e comunicati dal dipartimento per le Politiche della famiglia sul sito www.famiglia.gov.it. L’istanza avverrà per auto-dichiarazione, ossia l’interessato dovrà auto-dichiarare il reddito percepito nel periodo in questione, l’ammontare dell’assegno non ricevuto, il nesso di causalità tra il mancato pagamento e l’emergenza sanitaria quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato. La richiesta dovrà inoltre contenere gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata su cui ricevere comunicazioni relative al monitoraggio della pratica.
2 novembre 2022