Bonus nido 2023: l’ISEE fa la differenza sugli importi

14 APRILE 2023

Procedure aperte per la richiesta del Bonus Nido 2023 e proroga al 30 giugno 2023 (rispetto alla scadenza originaria del 1° aprile) per la presentazione delle ricevute corrispondenti alle rette pagate lo scorso anno, in riferimento alle domande di bonus presentate per le mensilità fra gennaio e dicembre 2022. È quanto annunciato dall’INPS nei messaggi 889 e 1346 rispettivamente del 2 marzo e 11 aprile.

Bonus nido 2023: come fare domanda

Per l’anno 2023 – ricorda l’INPS – “la domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata (tramite il portale web INPS o sedi del Patronato ACLI, ndr) dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio”.

Bonus nido 2023: il ruolo dell’ISEE

Fondamentale ai fini del bonus è la presentazione di un ISEE valido (servizio per cui è sempre possibile rivolgersi a CAF ACLI), non tanto per l’erogazione in sé, che viene comunque riconosciuta a chiunque presenti domanda (anche senza allegare l’ISEE), quanto per assicurarsi un’erogazione commisurata alla reale fascia economica del nucleo, che altrimenti in assenza di ISEE riceverebbe sì il bonus ma nella sua misura minima (in pratica lo stesso funzionamento che ha adesso l’Assegno Unico e che aveva prima il Bonus Bebè).

Bonus nido 2023: a quali importi si ha diritto

È dal 2020 che il bonus viene appunto riconosciuto secondo tre fasce ISEE, e precisamente:

  • in presenza di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro = bonus annuo di 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità);
  • in presenza di un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = bonus annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità);
  • in presenza di un ISEE minorenni da 40.001 euro = bonus annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).

 
Quindi, tornando al discorso delle domande presentate senza ISEE, in questi casi viene erogato l’assegno minimo pari a 1.500 euro annui (cioè il medesimo importo previsto in caso di ISEE oltre i 40.000 euro). Ciò non toglie che anche se non fosse presentato l’ISEE, il nucleo avrebbe comunque la possibilità di integrare la domanda in un secondo momento, iniziando così a beneficiare di un assegno commisurato alla sua reale fascia economica.

Bonus nido 2023: possibile autocertificare le rette

Sul meccanismo invece del bonus al di là dell’ISEE, va detto che “la prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi” e “se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto”. Ovviamente, essendo una prestazione di sostegno economico per le famiglie che iscrivono i figli al nido, la corresponsione degli importi è eseguita “a fronte della presentazione dei documenti attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette”.

Detto questo, però, per semplificare e velocizzare le procedure di pagamento, l’INPS in un primo momento concede il contributo anche dietro autocertifica delle rette pagate, le cui ricevute andranno poi tramesse entro il 31 luglio 2024 (bonus 2023). E qui infine ci ricolleghiamo alla proroga concessa per la trasmissione delle ricevute relative all’anno 2022, appunto per giustificare i bonus erogati lo scorso anno. L’INPS infatti ha annunciato che “per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette, fissato in precedenza al 1° aprile 2023, viene prorogato al 30 giugno 2023”.

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