Bollette luce-gas: bonus innalzati nel Decreto Aiuti

Confermato per il terzo trimestre luglio-settembre 2022 il potenziamento dei Bonus Luce-Gas dopo la conversione in legge del Decreto Aiuti 50/2022. L’ok arrivato in Senato la scorsa settimana spiana quindi la strada in via definitiva alla possibilità per molte famiglie di continuare a usufruire di sconti più sostanziosi sulle bollette energetiche. Sconti che infatti erano già stati introdotti a partire dal trimestre precedente aprile-giugno, e che il Dl Aiuti – adesso convertito dal Parlamento – ha appunto prorogato fino al 30 settembre 2022.

Nel pratico, ciò che le famiglie pagheranno per i prossimi tre mesi, saranno tariffe “rideterminate” dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) “nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022, con l’obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell’anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici”.

Aspetto decisivo è la soglia economica ISEE, che proprio per allargare la platea di beneficiari degli sconti era stata innalzata dal Decreto Energia 21/2022 da 8.265 a 12.000 euro in riferimento al trimestre aprile-giugno, valore quindi ben più inclusivo che verrà mantenuto anche ai fini dei bonus applicati nel successivo trimestre luglio-settembre. A tal riguardo è sempre bene ricordare che dal 2021 è subentrata un’importante facilitazione sulla procedura di richiesta dei bonus sociali, vale a dire il decadimento dell’obbligo di presentare, oltre all’ISEE, la domanda specifica al fornitore. Praticamente, con la sola presenza di un ISEE valido (servizio per cui è possibile avvalersi dell’assistenza CAF ACLI) che indichi un valore idoneo ai fini del bonus (quindi in buona sostanza un ISEE non superiore a 12.000 euro), l’agevolazione verrà applicata automaticamente dal gestore, senza che sia il cliente a farne richiesta.

Va però fatta un’altra notazione (e stavolta più restrittiva) rispetto al testo originario del decreto prima che Camera e Senato lo convertissero in legge: la validità, infatti, della soglia ISEE innalzata a 12.000 euro non sarà considerata “retroattiva” sul primo trimestre gennaio-marzo 2022. In altre parole, come spiega l’Agenzia delle Entrate, “i bonus sociali elettricità e gas (così come rideterminati dall’ARERA, ndr) spettano anche per il primo trimestre 2022, ma in relazione a tale periodo la soglia ISEE da tenere a riferimento per il loro riconoscimento è quella antecedente al 1° aprile (cioè 8.265 euro), più bassa dell’attuale fissata a 12mila euro”.

Posto allora che nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2022 i beneficiari dei Bonus Luce-Gas restano i nuclei con ISEE fino a 8.265 euro, “l’ARERA dovrà predisporre una specifica comunicazione da allegare alle fatture per i clienti domestici, contenente le modalità per poter fruire dei bonus e i recapiti telefonici cui rivolgersi”. Tradotto: sarà compito dell’ARERA informare gli aventi diritto agli sconti su come e quando recuperare le quote maggiorate di bonus in riferimento al primo trimestre 2022.

                                                                                                18 Luglio 2022