Assegno Unico Universale : Le maggiorazioni e come fare domanda

In aggiunta all’importo dell’assegno base, vengono erogate anche delle maggiorazioni in base a determinate condizioni. 

Per ciascun figlio minorenne con disabilità viene corrisposta una maggiorazione: 

  • di 105 euro al mese in caso di non autosufficienza; 
  • di 95 euro al mese in caso di disabilità grave; 
  • di 85 euro al mese in caso di disabilità media. 

Le condizioni di disabilità sono quelle definite ai fini ISEE. 

Tale maggiorazione è prevista anche per ciascun figlio maggiorenne con disabilità, fino al ventunesimo anno di età nella misura fissa di 80 euro al mese. 

Per ogni figlio successivo al secondo sulla base del modello ISEE, viene corrisposta una maggiorazione

  • di 85 euro mensili in presenza di un modello ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro; 
  • Con un modello ISEE superiore ai 15.000 euro e inferiore ai 40.000 euro, l’importo si riduce progressivamente; 
  • di 15 euro mensili in presenza di un modello ISEE pari o superiore ai 40.000 euro. 

È prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei famigliari con quattro o più figli, pari 100 euro mensili per nucleo. 

In presenza di nuclei famigliari con entrambi i genitori titolari di un reddito da lavoro viene corrisposta una maggiorazione:  

  • di 30 euro in presenza di un modello ISEE pari o inferiore ai 15.000 euro; 
  • Con un modello ISEE superiore ai 15.000 euro e inferiore ai 40.000 euro l’importo si riduce gradualmente. 

La maggiorazione non spetta in presenza di un modello ISEE superiore ai 40.000 euro 

Viene corrisposta una maggiorazione per le madri di età inferiore a 21 anni pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Viene corrisposta una maggiorazione per i nuclei familiari con un Isee fino ai 25.000 euro e che avessero percepito nel corso del 2021 gli ANF per figli minori: la norma introduce una “clausola di salvaguardia” che si sostanzia di fatto nel confronto tra il nuovo Assegno Unico Universale spettante e la sommatoria delle detrazioni fiscali medie e il valore ANF teorico. Al nucleo familiare verrà corrisposto l’importo che risulta più favorevole tra i due. 

Tale maggiorazione avrà durata triennale e spetterà: 

  • In misura intera, per l’anno 2022, a decorrere dal 01/03/2022; 
  • Un importo pari a 2/3 nell’anno 2023 
  • Un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025 

Tale maggiorazione cesserà nel 2025. 

                                                                                                                                       7 Febbraio 2022

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