Assegno Unico: stop quando il figlio compie 18 anni

L’ingresso nella maggiore età del figlio a carico blocca l’erogazione dell’Assegno Unico Universale, pertanto ci sarà bisogno di una nuova domanda (da parte del figlio), oppure che il genitore integri, coi dati richiesti dalla procedura, la domanda originaria presentata quando il figlio era ancora minorenne. È uno dei chiarimenti contenuti nel messaggio 1714 dell’INPS dello scorso 20 aprile, con cui l’istituto di previdenza è intervenuto per fare il punto su alcuni aspetti regolamentari della prestazione che ha fatto il suo debutto dal 1° marzo 2022. Un aspetto, appunto, è senza dubbio la questione delle domande di assegno relative ai figli che nel frattempo diventano maggiorenni.

Come sappiamo, l’arco temporale dell’Assegno Unico per i figli a carico copre tutto il periodo della minore età, decorrendo già dal compimento del settimo mese di gravidanza, più gli anni che vanno dai 18 ai 21. Poi dai 22 a seguire, se il figlio è sempre a carico, subentrano le normali detrazioni che già conosciamo. Nel caso specifico, quindi, il nocciolo del chiarimento INPS ruota attorno al compimento dei 18 anni: ad esempio – dice l’INPS – quando “la domanda è presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenne, che poi diventa maggiorenne a settembre”. In parole povere, spiega il messaggio, quando un figlio diventa maggiorenne, la validità dell’Assegno non decade, ma viene bloccata in attesa che il genitore, oppure il figlio divenuto nel frattempo 18enne, facciano presente all’INPS la mutata situazione con tutte le informazioni del caso.

A riprova che in concomitanza del 18esimo compleanno la continuità mensile dell’assegno può essere mantenuta, vi è il fatto – sottolineato dall’INPS – che muovendosi per tempo c’è la possibilità di non subire nessuna sospensione da un mese all’altro. Quindi cosa bisogna fare? Anzitutto va rammentato che rispetto a un minorenne, l’ingresso nella maggiore età comporta dei requisiti specifici di cui il figlio deve essere in possesso affinché l’assegno resti valido, ovvero deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
2) svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo che nel 2022 sia inferiore a 8.000 euro;
3) essere registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgere il servizio civile universale.

Quindi, all’indomani del 18esimo compleanno, sarà necessario certificare la collocazione del figlio, ormai maggiorenne, in una delle casistiche sopra elencate. E per farlo bisognerà appunto che o il genitore o figlio aggiornino lo stato della domanda originaria di assegno, altrimenti l’INPS bloccherà l’erogazione fino a “nuovo ordine”.

Praticamente le soluzioni sono due:

  • il figlio dovrà presentare per proprio conto una nuova domanda di Assegno Unico, che in tal caso comporterà la decadenza di quella originaria presentata dal genitore, ma di fatto l’erogazione della prestazione proseguirà, con la sola differenza di essere destinata direttamente al figlio maggiorenne anziché ai genitori;
  • se invece il figlio non presenta domanda per conto proprio, sarà il genitore a dover integrare la domanda originaria inserendo le dichiarazioni relative al figlio sulla base dei requisiti che abbiamo indicato, dopodiché, fatte le necessarie verifiche, le somme spettanti saranno erogate a partire dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età.

 
Di base l’integrazione sarà possibile effettuarla fino alla fine dell’anno di riferimento dell’assegno, e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo. In pratica l’annualità canonica dell’Assegno Unico non coincide con l’anno solare (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre), ma va dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo, quindi, riprendendo l’esempio dell’INPS, se il genitore ha fatto domanda a marzo 2022 e il figlio compie 18 anni a settembre 2022, il genitore avrà tempo fino al 28 febbraio 2023 (ultimo giorno della prima annata di assegno) per effettuare l’integrazione della domanda. Qualora dovesse effettuarla dopo settembre, ad esempio a dicembre, gli saranno comunque garantiti gli arretrati relativi alle mensilità successive al compimento dei 18 anni (ottobre e novembre), ma è chiaro che dal mese dei 18 anni fino all’avvenuta integrazione, l’assegno verrà sospeso; viceversa se il genitore si muoverà per tempo, integrando la domanda già nel mese stesso del compimento dei 18 anni, quindi già a settembre, l’assegno non subirà nessuna sospensione perché la quota successiva arriverà normalmente a ottobre.

                                                                                                              16 MAGGIO 2022