730 precompilato, parte la fase di conferme e modifiche

Il 730 precompilato non è più “intoccabile”. Dal 31 maggio, infatti, dopo la fase preliminare di lettura iniziata il 23 maggio, parte la “fase 2”, ossia quella operativa delle conferme o delle modifiche sui dichiarativi dell’Agenzia, e quindi dei successivi invii. Si tratta in pratica del lungo arco di elaborazione che intermediari fiscali e contribuenti si porteranno dietro fino al 30 settembre, scadenza ultima per le trasmissioni telematiche all’Agenzia delle Entrate.

La differenza, quindi, con la “fase 1” sta appunto nella possibilità di intervenire materialmente sul modello precompilato, che l’Agenzia ha messo a disposizione – per la sola lettura – a partire dal 23 maggio. Il meccanismo con cui l’Agenzia predispone i modelli è noto: i flussi telematici, sia dei redditi percepiti che delle spese detraibili/deducibili sostenute nell’anno d’imposta 2021, sono stati infatti trasmessi dai diversi esercenti/operatori/datori di lavoro coinvolti (aziende, banche, ospedali, studi medici, atenei, ecc.) affinché fossero “processati” per la pre-compilazione.

Detto questo, la dichiarazione che il contribuente si trova sotto mano nel suo cassetto fiscale, oppure affidandosi alla consulenza di un intermediario come CAF ACLI, è comunque suscettibile di modifiche o integrazioni, laddove il dichiarante stesso riscontri inesattezze o lacune sui dati precompilati dall’Agenzia. L’Agenzia in parole povere, per quanto il livello di accuratezza dei precompilati sia andato via via perfezionandosi negli anni, lavora pur sempre su un flusso di dati che le vengono trasmessi da terzi, quindi è plausibile che non tutto le giunga con esattezza matematica.

Qualcosa all’appello può sempre mancare, o magari qualche dato potrebbe non essere corretto, ed è appunto la ragione per cui – dopo la messa a disposizione dei modelli – si apre immancabilmente il valzer delle correzioni: ossia la fase operativa in cui anche gli intermediari fiscali, se interpellati dal contribuente, giocano un ruolo importantissimo di supporto, assumendosi per altro la responsabilità della dichiarazione apponendo il visto di conformità.

Le azioni a questo punto, a meno che il precompilato non presenti nessuna inesattezza (in tal caso sarà sufficiente la sola conferma), potranno essere due: o l’eventuale correzione di dati già presenti sul modello, ma errati, oppure l’inserimento di dati non presenti, cioè non caricati a monte dall’Agenzia: ad esempio quando manca la CU di un reddito o la fattura di una spesa medica, perché il datore di lavoro o la struttura sanitaria non li ha inviati per tempo all’Agenzia. In ogni caso, affidarsi all’intermediario comporta pur sempre, in termini legali, un alleggerimento delle responsabilità del contribuente, che invece, qualora scegliesse di agire autonomamente nell’iter dichiarativo, dovrebbe rispondere in prima persona davanti a eventuali verifiche.
                                                                                                              31 MAGGIO 2022