Spese mediche: si può dire di no alla precompilazione

07 LUGLIO 2025

Il contribuente può opporsi alla pre-compilazione delle spese mediche sul 730. Lo ricorda il provvedimento del 3 luglio dell’Agenzia delle Entrate. Il rifiuto alla precompilazione può essere esercitato in due modi. O sul momento, cioè quando la spesa viene effettuata, attraverso la scelta di non comunicare al soggetto che emette lo scontrino o la fattura (farmacista, medico, struttura sanitaria, ecc) il proprio codice fiscale (altrimenti si potrebbe anche chiedere di annotare l’opposizione sul documento di spesa).

L’alternativa prevede invece un rifiuto a posteriori, ossia manifestare il diniego nel periodo che va dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, comunicando all’Agenzia (che da febbraio dovrà appunto predisporre le precompilate sull’anno d’imposta precedente) l’opposizione a rendere disponibili determinati dati relativi a una o più tipologie di spesa (la comunicazione può essere trasmessa tramite mail opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it, telefonando al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia ai numeri 800909696 – 0697617689 da cellulare, o +39 0645470468 da estero, o recandosi presso gli uffici territoriali).

Il provvedimento del 3 luglio 2025 ricorda che “a partire dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia i dati consolidati relativi alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o corrisposte in parte”. I dati corrispondenti a ciascuna spesa riguardano il contribuente o il familiare a carico, il soggetto erogatore, la data del documento fiscale che attesta la spesa, il tipo di spesa, l’importo della spesa o del rimborso, la data del rimborso e la tracciabilità del pagamento.

Nel dettaglio, queste sono le categorie di spese comunicate dal Sistema TS:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni relative al Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci anche omeopatici;
  • acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • visite prestazioni sanitarie (esclusa quelle di chirurgia e medicina estetica).

In fase dichiarativa poi, nel caso in cui il contribuente non avesse opposto il rifiuto e avesse difficoltà a orientarsi sulla precompilata, e laddove non tornasse il conto su tutte le spese che dovrebbero invece risultare, c’è sempre l’opzione CAF. Il CAF infatti, a patto di esibire tutta la documentazione conservata dall’anno precedente e relativa appunto alle spese sostenute, permetterà tramite la sua elaborazione del modello la messa “in sicurezza” sulle detrazioni spettanti inserendo nel 730, voce per voce, tutti gli importi medici sostenuti e chiaramente comprovati da fatture e scontrini, e ciò garantirà la corretta e automatica applicazione del beneficio fiscale.