Il rimborso dell’affitto ai neoassunti dribbla l’IRPEF

15 APRILE 2026

Per i lavoratori dipendenti neoassunti nel 2025 non pesano sul 730 di quest’anno (relativo appunto al periodo d’imposta 2025) gli eventuali rimborsi erogati dalle loro aziende come fringe benefit fino a un massimo di 5.000 euro per i canoni di locazione o gli interventi di ristrutturazione pagati sull’abitazione principale. Il “bonus” (definizione un po’ impropria, ma che rende l’idea) è stato introdotto dalla scorsa Legge di Bilancio per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, senza essere però prorogato per il 2026. Si tratta in buona sostanza di un’esenzione fiscale ai fini Irpef su quelle somme erogate dal datore di lavoro e percepite a titolo di rimborso o di “tesoretto” preventivo dal dipendente per pagarsi le mensilità dell’affitto o i lavori svolti in casa.

La cerchia del beneficio si restringe però ai soli lavoratori dipendenti che, assunti nel 2025, hanno scelto di trasferire la loro residenza nel Comune dove si trova l’azienda per la quale sono impiegati. Non solo: il nuovo Comune di residenza deve anche trovarsi a più di 100 chilometri da quello dove il lavoratore abitava in precedenza. L’ottica dunque del legislatore è stata quella di rafforzare un beneficio fiscale in realtà già esistente, quello cioè della detassazione sui cosiddetti fringe benefit aziendali relativi ai rimborsi o alle erogazioni versate per utenze domestiche, affitto dell’abitazione o interessi sui mutui, che in base alle regole istituite per il triennio 2025-2027 non concorrono a formare reddito del dipendente fino a 1.000 euro annui, che salgono però a 2.000 euro se il lavoratore ha dei figli a carico.

L’innalzamento, perciò, alla soglia più sostanziosa di 5.000 euro riguarda quindi:

  • i lavoratori assunti nel solo 2025;
  • che per accettare l’offerta di lavoro hanno spostato la loro residenza a più di 100 km da casa;
  • e che abbiano inoltre percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione.

Chi dunque presenta questi tre requisiti, potrà beneficiare dell’esenzione fiscale (cosa diversa dalla detrazione) per importi fino a 5.000 euro annui nei primi due anni dalla data di assunzione, quindi in pratica per il 2025 e 2026.

Il motivo per cui abbiamo specificato che si tratta di una cosa diversa dalle detrazioni, è perchè le detrazioni presuppongono appunto un credito, cioè un rimborso, pagato dallo Stato al contribuente mediante la dichiarazione dei redditi in relazione a certe spese sostenute nell’anno precedente (come quelle mediche ad esempio); qui invece il discorso è diverso perchè si tratta di somme “extra” erogate dal datore di lavoro al dipendente con l’obiettivo specifico di contribuire alle sue spese di affitto, che alla fine non faranno reddito, cioè non verranno calcolate fino a 5.000 euro nell’ammontare complessivo del reddito da lavoro imponibile ai fini Irpef. E in più va anche specificato che su quelle stesse somme il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali ad esempio la detrazione sui canoni di locazione o sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ultima precisazione: questo beneficio non costituisce un diritto automatico, ma scaturisce anzitutto dalla libera decisione del datore di lavoro di riconoscere al dipendente neoassunto in termini di benefit economico (se, come e per quanto tempo) il rimborso dell’affitto. Di qui poi la conseguente esenzione fiscale che verrà applicata, entro i limiti previsti dalla normativa, alle somme eventualmente erogate dall’azienda.

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