Forfetari senza requisiti: decadenza l’anno successivo

18 LUGLIO 2025

Il contribuente in regime forfetario che si iscrive all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) non decade dalla tassazione agevolata l’anno stesso in cui avviene l’iscrizione, ma a decorre dall’anno successivo. Tale è il succo di quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta 149 del 9 giugno 2025.

L’ordinamento prevede infatti che la cessazione del trattamento di favore scatti generalmente dall’anno successivo rispetto a quello in cui si verifica l’evento che determina la perdita del diritto all’applicazione, a meno che, oltre al verificarsi dell’evento, l’attività del contribuente non abbia avuto compensi o ricavi superiori a 100mila euro, cosa che – in deroga alla citata regola ordinaria – causerebbe la decadenza immediata dal regime forfetario anziché dall’anno successivo.

La risposta delle Entrate esamina il caso di un ingegnere – beneficiario appunto del regime forfetario – il quale fa presente di essersi iscritto all’AIRE dal 15 maggio 2024, ma di averlo comunicato solo a febbraio 2025. Avendo quindi l’iscrizione comportato la perdita di uno dei requisiti essenziali per l’accesso al regime di favore, ossia della residenza fiscale in Italia, l’ingegnere chiede se anche le fatture emesse nel corso del 2024, anno dell’iscrizione AIRE, senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto, debbano essere corrette per via della decadenza dal regime.

L’Agenzia nell’interpello ricorda anzitutto che possono beneficiare del regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85mila euro;
  • hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori a 20mila euro.

Al contempo sono previste delle cause ostative all’applicazione del regime. Non possono, ad esempio, optare per il forfetario i non residenti ad eccezione di coloro che:

  • hanno la residenza in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

L’adesione al regime comporta, oltre a una tassazione sostitutiva agevolata al 15%, se non al 5% in taluni casi, anche la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali tra cui l’esclusione:

  • ai fini IVA dell’obbligo di rivalsa all’atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi;
  • ai fini delle imposte dirette della ritenuta d’acconto su ricavi e compensi percepiti.

Come abbiamo detto, la decadenza dal regime scatta in via ordinaria dall’anno successivo rispetto a quello in cui vengono meno i requisiti previsti per beneficiarne, sempre che i ricavi e i compensi non abbiano superato la soglia dei 100mila euro, il che farebbe scattare la decadenza dall’anno stesso, con conseguente applicazione dell’IVA sulle operazioni che da un certo momento in poi hanno comportato il superamento della soglia.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, l’Agenzia chiarisce che l’iscrizione del professionista all’AIRE a decorrere dal 15 maggio 2024 non possa costituire da sola il presupposto di una decadenza immediata, cioè già nel 2024, dall’applicazione del regime forfetario; il contribuente non deve quindi “correggere”, come ipotizzato, le fatture già emesse (e giustamente) nel 2024 senza IVA e ritenuta d’acconto.

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