05 MAGGIO 2025
Si può fare domanda per richiedere il bonus una tantum sulle nuove nascite o adozioni avvenute nel 2025. Il semaforo verde è scattato dal 17 aprile col rilascio da parte dell’INPS della procedura online tramite la quale – o autonomamente utilizzando lo SPID, oppure con l’ausilio di un ente di patronato – i genitori di bimbi nati o adottati nel 2025 potranno trasmettere l’istanza al fine di ottenere il contributo da 1.000 euro introdotto dalla manovra finanziaria dello scorso dicembre, le cui regole sono state fissate con circolare 76/2025 del 14 aprile.
Bonus nuovi nati: entro quando va chiesto
Il bonus nuovi nati va chiesto entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, cioè dalla nascita del figlio o dall’adozione del minore. È chiaro però che in riferimento alle nascite e alle adozioni già avvenute dal 1° gennaio 2025 e fino al 16 aprile, il conteggio dei 60 giorni decorre comunque dal 17 aprile, data di pubblicazione del messaggio con cui l’INPS ha appunto comunicato il “via libera” per la trasmissione delle domande.
Bonus nuovi nati: qual è il requisito ISEE
Fondamentale, a proposito della domanda per il Bonus nuovi nati, è la presenza di un ISEE valido 2025, visto che l’erogazione dell’assegno passa dal “vaglio” dell’indicatore economico familiare, la cui elaborazione viene effettuata dai consulenti delle sedi CAF ACLI. È infatti previsto che il contributo spetti ai nuclei che presentino un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro, fermo restando che sul calcolo della soglia non andranno a pesare le mensilità dell’Assegno Unico eventualmente già erogato ai genitori del neonato.
Bonus nascita 2025: chi ne ha diritto
Oltre all’ISEE, per ottenere il Bonus nuovi nati, sono infine previsti altri requisiti di residenza e cittadinanza, ossia:
- essere residenti in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo);
- essere cittadini italiani, di uno Stato membro UE o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (anche apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale);
- essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia.